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Controlli Fiscali Rivolti al Terzo Settore

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Oggetto: Circolare n. 20 del 16 aprile 2010 da parte dell’agenzia delle Entrate

"Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2010 – Indirizzi operativi" Art.11 Enti Non Commerciali".

Stimatissimi,

vi riporto l’art.11 dedicato alle associazioni, rispetto alle linee guida sui controlli rivolti al terzo settore.

"2.4 ENTI NON COMMERCIALI

L’attività di controllo volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali assume nel 2010 una rilevanza strategica e da essa sono attesi rilevanti risultati, in termini sia repressivi (evasione pregressa recuperata) che preventivi (assottigliamento della platea in parola, con la fuoriuscita da essa dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza). Pertanto quest’anno, per la prima volta, il budget di produzione contempla esplicitamente una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in parola. Si tratta, peraltro, di un primo sforzo tendente a dare sistematicità e costanza alla vigilanza sul comparto, la quale va comunque innanzitutto realizzata mediante l’attento monitoraggio dei soggetti presenti in ciascuna realtà provinciale.

Tale monitoraggio, da sviluppare nei termini di cui al paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E del 2009, è da quest’anno agevolato dal censimento degli Enti associativi (e dei dati e notizie ad essi relativi rilevanti ai fini del controllo) realizzato mediante le comunicazioni telematiche imposte dall’art. 30 del DL n. 185 del 2008.

La platea degli Enti censiti presenti nella Provincia va approfonditamente analizzata, dedicando una specifica attenzione a quelli compresi in settori tipicamente ad alto rischio (associazioni culturali, sportive, di formazione e così via). Tale analisi, sotto la diretta responsabilità dei Direttori provinciali, deve portare immediatamente ad individuare le situazioni più rilevanti di abuso esistenti nella Provincia, onde garantire agli interventi repressivi la massima efficacia dissuasiva. E’ inoltre attesa la individuazione più ampia possibile dei casi di omessa comunicazione, stante la loro specifica pericolosità.

Nell’analisi di rischio vanno considerati anche gli Enti non tenuti alle comunicazioni sopra menzionate, onde intercettare specifici profili di rischio circa l’effettiva sussistenza dei requisiti che li sottraggono alla portata preventiva del censimento normativamente previsto. Per quanto attiene, infine, alle ONLUS, si ricorda l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni Regionali. Al riguardo, si evidenzia che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato, che può consentire l’individuazione di posizioni particolarmente a rischio. Nei casi di avvenuta conoscenza di soggetti esercenti vere e proprie attività lucrative di natura commerciale che configurano abuso dei regimi agevolativi, le Direzioni Regionali provvedono a segnalarli alle competenti strutture locali per gli opportuni controlli sostanziali, dei cui esiti sarà data tempestiva comunicazione per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza delle medesime Direzioni. Le attività istruttorie devono essere condotte secondo le linee tracciate nel citato paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E, utilizzando le specifiche metodologie disponibili nel sito intranet dell’Agenzia e, in particolare, quelle riguardanti le attività di analisi, selezione e controllo degli enti non commerciali costituiti in forma associativa e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre la Direzione Centrale Accertamento circa il numero degli interventi eseguiti da ciascuna Direzione Provinciale (o Ufficio locale) nel primo semestre dell’anno, evidenziando i risultati conseguiti (rappresentati, in specie, dalla individuazione degli elementi specifici che hanno determinato l’abuso delle norme agevolative). Analoga informativa andrà fornita, entro il 15 gennaio 2011, per gli interventi eseguiti nel secondo semestre 2010."

 

Mi sembra di capire che l’attività di controllo iniziata già con la finanziaria del 2008, stia procedendo, l’Eas è senza dubbio lo strumento per scegliere quale ente controllare, attendiamo istruzioni circa il mancato invio, o invio tardivo.

 

 

Pompei, 29 Aprile 2010

 

Cordialmente

Loredana Faiella

 

 

 

 

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